Provenienza da altre regioni, territori esteri – obbligo di quarantena
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IL SINDACO
AVVISA LA POPOLAZIONE CHE CON LE ORDINANZE NN. 3 E 4 DEL 8 MARZO 2020 E L’ORDINANZA N. 5 DEL 13 MARZO 2020 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, HA EMANATO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA.
AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID – 19 SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA,
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell’8
marzo 2020 e dall’articolo 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell’8 marzo 2020, a decorrere dalla data di adozione (13 marzo 2020) della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it. Nel caso in cui l’appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.
I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale.
La disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, non si applica, come previsto dall’art.7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID- 19.
I soggetti di cui sopra che intendono risiedere o soggiornare nel territorio del Comune di Cinisi dovranno:
- comunicare al Comune di Cinisi tale circostanza utilizzando il seguente modulo da compilare in ogni sua parte NB: nel corpo del messaggio indicare Generalità complete – luogo in cui si risiede o dimora (via e civico) – persone conviventi – luogo di provenienza e data di arrivo in Sicilia e data di arrivo Comune di Cinisi – generalità del proprio medico medicina generale
- registrarsi sul sito della Regione Siciliana www.siciliacoronavirus.it al seguente link: https://www.siciliacoronavirus.it/covid-19/scheda_registrazione.php;
- comunicare ALL’ASP DI PALERMO tale circostanza alla mail dipprevenzione@asppalermo.org;
- Al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI SOPRA COMPORTERA’ LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PREVISTE DALL’ART. 650 DEL CODICE PENALE SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIU’ GRAVE.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI E’ POSSIBILE IL NUMERO VERDE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800458787
IL SINDACO
AVV. GIANNI PALAZZOLO
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